rimessione del notaio agli
amministratori dell’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo
Cons.
Not. Torino, 07.2001, Principi orientativi in materia societaria
E’
incerto se permanga tuttora in capo agli amministratori la facoltà di
richiedere l’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese, come
emergerebbe dalla lettera dell’art. 2330, c. 2, c.c. (“Se il notaio o gli
amministratori non provvedono al
deposito dell’atto costitutivo ...”), ovvero si debba ritenere, alla luce
di un’interpretazione sistematica, che il notaio sia l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’iscrizione nel termine di trenta giorni decorrenti
dalla stipulazione dell’atto costitutivo.
In ogni
caso, anche qualora si accolga l’interpretazione strettamente letterale e
quindi si ammetta che anche gli
amministratori sono legittimati a richiedere l’iscrizione, la Commissione non
ritiene legittimo, sotto il profilo deontologico, il comportamento del notaio
che, nella convinzione (certamente erronea) di scongiurare l’eventualità di una
responsabilità ai sensi dell’art. 138-bis, c. 2, Legge Notarile, si astenga in
maniera sistematica dal richiedere personalmente l’iscrizione dell’atto
costitutivo da lui rogato e inviti gli amministratori a sottoscrivere la
relativa richiesta di iscrizione.